Art. 21 — Interventi a favore degli associati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1972 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di primo e di secondo grado, la cui cassa e' beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati. I consorzi, le associazioni e le cooperative di cui al comma precedente potranno deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con societa' di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terra' la gestione separatamente dalle sue altre attivita'. 1 Il consorzio dovra' determinare ciascun anno le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alla zona agraria. Le tariffe dovranno essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Tutti i rischi che le societa' di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio ed assunti in riassicurazione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale e' autorizzato ad accettarli. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalita' di partecipazione delle societa' di assicurazione, la misura e le modalita' con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocedera' alle societa' partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse. Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261. I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e dalle formalita' di registrazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241

1

Il D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il consorzio fra imprese assicuratrici di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e' regolato dalle disposizioni del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del codice civile in quanto applicabili".

Testo in vigore dal 8 febbraio 1972 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 febbraio 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241

    Il D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il consorzio fra imprese assicuratrici di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e' regolato dalle disposizioni del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del codice civile in quanto applicabili".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art21 · fonte del testo

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