Art. 20 — Amministrazione della cassa sociale
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È irrilevante e, come tale, inammissibile. la questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - dell'art. 20, comma secondo, lett. b L. 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la partecipazione di rappresentanti delle Province ai consigli di gestione delle casse sociali dei Consorzi di produttori agricoli. Nel giudizio 'a quò, infatti, si controverte esclusivamente della pretesa, da parte dei corsorzi, al pagamento dei contributi provinciali previsti nel precedente art. 19, secondo comma della stessa legge.
Art. 20 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale · Art. 81 cost. · Art. 19 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale · Art. 23 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. 271 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La cassa, di cui all'articolo precedente, sara' amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci, anche in base a piu' liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; non possono essere, comunque, eletti per ogni lista piu' di sei membri. Fanno parte del consiglio di gestione:
tolto: a) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;
tolto: b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipi alla costituzione del "Fondo" con un contributo annuo non inferiore a all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;.
tolto: c) un rappresentante del comune ove ha sede il consorzio che partecipi alla costituzione del "Fondo" con un contributo annuo non inferiore all'1 per cento del valore della produzione annua denunciata;
tolto: d) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa. I terzi non potranno far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attivita' diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima. Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attivita' cui la cassa e' destinata, le disponibilita' residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirla, in proporzione dei rispettivi apporti. I consorzi che abbiano ottenuto il contributo statale per la cassa sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale debbono trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art20 · fonte del testo
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