Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1997 al 26 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974. 1 2 34567

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 30 dicembre 1989

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1982

Il Decreto 30 dicembre 1989 (in G.U. 14/3/1990, n. 61) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, fissato, a partire dall'anno 1974, in L. 3.224.500.000, e' cosi' aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 1982, L. 3.872.624.500; a decorrere dal 1° gennaio 1983, L. 4.662.640.000; a decorrere dal 1° gennaio 1984, L. 5.245.470.000; a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 5.749.035.120; a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 6.070.981.086; a decorrere dal 1° gennaio 1987, L. 6.423.097.989".

Decreto 23 marzo 1990

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il Decreto 23 marzo 1990 (in G.U. 21/9/1990, n. 221) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, da L. 6.423.097.989 a L. 6.769.945.280 annue".

Decreto 10 aprile 1991

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1989

Il Decreto 10 aprile 1991 (in G.U. 16/10/1991, n. 243) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1989, da L. 6.769.945.280 a L. 7.392.780.246".

Decreto 6 maggio 1993

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1991

Il Decreto 6 maggio 1993 (in G.U. 11/8/1993, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1991 da L. 7.917.667.643 a L. 8.519.410.383".

Decreto 17 novembre 1994

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1992

Il Decreto 17 novembre 1994 (in G.U. 20/12/1994, n.296) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che " Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1992, da L. 8.519.410.383 a L. 9.081.691.468".

Decreto 3 giugno 1996

6

con decorrenza dal 1 gennaio 1993

Il Decreto 3 giugno 1996 (in G.U. 25/06/1995, n. 147) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, da L. 9.081.691.468 a L. 9.444.959.127".

Decreto 5 maggio 1997

7

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il Decreto 5 maggio 1997 (in G.U. 05/06/1997, n.129) ha disposto (con l'art 1, comma 2) che " Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1994, da L. 9.444.959.127 a L. 9.879.427.247".

Testo in vigore dal 20 giugno 1997 al 26 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

33 versioni dal 1974

1974oggi
  1. 7 agosto 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 24 dicembre 2024 — 7 agosto 2025per 8 mesi
  3. 29 settembre 2023 — 24 dicembre 2024per un anno
  4. 24 luglio 2021 — 29 settembre 2023per 2 anni
  5. 22 novembre 2020 — 24 luglio 2021per 8 mesi
  6. 8 ottobre 2019 — 22 novembre 2020per un anno
  7. 21 ottobre 2016 — 8 ottobre 2019per 3 anni
  8. 26 gennaio 2016 — 21 ottobre 2016per 9 mesi
  9. 3 febbraio 2015 — 26 gennaio 2016per 12 mesi
  10. 19 febbraio 2014 — 3 febbraio 2015per 12 mesi
  11. 2 maggio 2013 — 19 febbraio 2014per 10 mesi
  12. 6 ottobre 2011 — 2 maggio 2013per un anno
  13. 16 dicembre 2010 — 6 ottobre 2011per 10 mesi
  14. 5 dicembre 2009 — 16 dicembre 2010per un anno
  15. 13 gennaio 2009 — 5 dicembre 2009per 11 mesi
  16. 18 gennaio 2008 — 13 gennaio 2009per 12 mesi
  17. 18 luglio 2007 — 18 gennaio 2008per 6 mesi
  18. 13 dicembre 2006 — 18 luglio 2007per 7 mesi
  19. 19 gennaio 2005 — 13 dicembre 2006per un anno
  20. 27 marzo 2004 — 19 gennaio 2005per 10 mesi
  21. 29 marzo 2003 — 27 marzo 2004per 12 mesi
  22. 18 gennaio 2001 — 29 marzo 2003per 2 anni
  23. 16 giugno 2000 — 18 gennaio 2001per 7 mesi
  24. 15 giugno 1999 — 16 giugno 2000per un anno
  25. 26 maggio 1998 — 15 giugno 1999per un anno
  26. 20 giugno 1997 — 26 maggio 1998per 11 mesi
  27. 10 luglio 1996 — 20 giugno 1997per 12 mesi
  28. 4 gennaio 1995 — 10 luglio 1996per un anno
  29. 26 agosto 1993 — 4 gennaio 1995per un anno
  30. 31 ottobre 1991 — 26 agosto 1993per un anno
  31. 6 ottobre 1990 — 31 ottobre 1991per un anno
  32. 29 aprile 1990 — 6 ottobre 1990per 5 mesi
  33. 10 gennaio 1974 — 29 aprile 1990testo originarioper 16 anni

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1997

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 20 giugno 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 5 maggio 1997

    Il Decreto 5 maggio 1997 (in G.U. 05/06/1997, n.129) ha disposto (con l'art 1, comma 2) che " Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1994, da L. 9.444.959.127 a L. 9.879.427.247".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art21 · fonte del testo

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