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[1]I farmacisti di complemento, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla stessa indennita' giornaliera di servizio stabilita dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito per gli ufficiali di complemento del grado al quale essi sono assimilati.

[2]Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed alle indennita' stabilite per i farmacisti militari effettivi di pari classe.

[3]Tutti, indistintamente, i farmacisti di complemento di nuova nomina sono considerati come provenienti dai plotoni allievi ufficiali, per gli effetti del comma a), della tabella V della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.

Testo in vigore dal 11 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-08;305~art3 · fonte del testo

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