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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 390 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: I farmacisti militari di complemento provengono:

tolto: a) dai farmacisti militari che cessano dal servizio effettivo, in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprono all'atto della dimissione. La loro nomina a farmacisti militari di complemento avra' luogo, d'ufficio, se essi hanno tuttora obblighi di servizio militare, e, in seguito a loro domanda se hanno oltrepassato il 39° anno di eta', sempre che, beninteso, conservino la voluta idoneita';

tolto: b) dai militari di prima categoria, sotto le armi, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, prima del loro arruolamento o anche durante il tempo che prestano servizio come militari di truppa.

tolto: Questi militari sono assegnati alle compagnie di sanita' e, quando ne facciano domanda, potranno aspirare alla nomina a farmacisti di complemento di terza classe. Con atto ministeriale sara' determinata, tenuto conto dei rispettivi obblighi di ferma, la durata della loro permanenza nei gradi di truppa e quella del loro servizio come farmacista di complemento, come pure le condizioni pel passaggio ai singoli gradi di truppa o per la nomina a farmacista di complemento.

tolto: In caso di destituzione durante il servizio di prima nomina, essi dovranno compiere i loro obblighi di leva col grado di sergente.

tolto: I laureati in farmacia, volontari di un anno, vengono pure assegnati alle compagnie di sanita'. Al termine dell'anno di servizio come militari di truppa essi possono, a loro domanda, aspirare alla nomina a farmacisti di complemento di 3ª classe.

tolto: In tale qualita' hanno l'obbligo di prestare tre mesi di servizio, alle condizioni di cui al precedente art. 3;

tolto: c) dai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato e in congedo assoluto, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, purche' compiano, anteriormente alla loro nomina, un breve periodo di servizio, della durata che sara' stabilita dal Ministero, presso un ospedale militare, qualora non abbiano gia' prestato servizio sotto le armi per almeno sei mesi, e ne facciano domanda, obbligandosi a compiere, dopo la loro nomina, un periodo di servizio di circa un mese;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) dai riformati, quando la causa che diede luogo alla dichiarazione di riforma sia cessata, oppure, sussistendo ancora, sia di tal natura da non compromettere l'esercizio delle funzioni di farmacista militare. Le condizioni per la loro nomina a farmacisti militari di complemento sono le stesse che per i militari di cui al comma c), del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1906-07-08;305~art4 · fonte del testo

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