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[1]I gradi, le classi e l'assimilazione di rango a grado militare dei farmacisti militari di complemento sono gli stessi che per i farmacisti militari effettivi.
[2]I farmacisti militari di complemento, salvo la eccezione di cui al comma A) dell'art. 4, non potranno conseguire grado superiore a quello di farmacisti di 1ª classe.
Testo in vigore dal 11 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
