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[1]Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti per le opere dello Stato.

[2]Per speciali ed eccezionali circostanze potra' farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata, nel caso di alienazioni per un valore inferiore alle L. 20,000. Potra' pure operarsi nello stesso modo e per un valore inferiore alle lire 10,000, negli altri casi indicati nel primo comma del presente articolo.

[3]Qualora intervenga il consenso del Ministro per l'economia nazionale potra' prescindersi anche dai limiti suaccenati.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art25 · fonte del testo

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