Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008. 263 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura, e' tenuto a farne denuncia ai Consigli dell'economia delle Province, nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
tolto: Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attivita' agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.
tolto: Per le societa' legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.
tolto: La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della societa' o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a societa' regolarmente costituite o a singoli individui.
tolto: Alla denuncia della costituzione della societa' deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.
tolto: Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle societa' e delle ditte singole.
tolto: La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle societa' debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.
tolto: Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago debbono fare, di volta in volta, la denuncia ad ogni Consiglio dell'economia, nella cui giurisdizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.
tolto: I Consigli provinciali dell'economia provvedono d'ufficio alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 31.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art28 · fonte del testo
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