Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1973 al 29 maggio 1976. Leggi il testo vigente →

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:

  • a)di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio;
  • b)del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1973 al 29 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-01;762~art3 · fonte del testo

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