Nel territorio extra doganale del comune di Livigno e' istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti. Nello stesso territorio e' altresi' istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.

Testo vigente dal 1 dicembre 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-01;762~art2 · fonte del testo

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