Art. 2 — Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province
Entro il 30 novembre 2010 e' ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, ((...)) e' efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. ((In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato".
Testo vigente dal 28 marzo 2010
