All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ((...)), sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
  • b)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive ((modificazioni)), che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili ((alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato,)) individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. ((Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.)) Per le aree ammissibili ((alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c))), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178.)) Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta. 1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178.)) 1-ter. ((L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.)) Il beneficio si intende concesso decorsi ((30 giorni)) dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate. 1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile. 1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."; ((1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito Internet, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonche' quello delle risorse finanziarie residue.))
  • c)il comma 3 e' abrogato. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' abrogato. (( Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche' del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001,)) sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, e' versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
  • a)quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalita' ed iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "((Devoluzione)) di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • b)quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ((...)). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 agosto 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 2002 al 11 agosto 2002. 109 parole tolte, 361 parole aggiunte in 5 capoversi.

All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni tolto: ed integrazioniaggiunto: ..., sono apportate le seguenti modificazioni:

… dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive tolto: modifiche ed integrazioni aggiunto: modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili tolto: alla deroga prevista aggiunto: alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, tolto: lettera a), del citato Trattato, nonche' nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera aggiunto: lettere a) e c), tolto: dello stesso aggiunto: del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo … pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. aggiunto: Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili tolto: alla deroga ai sensi del aggiunto: alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, tolto: lettera a) aggiunto: lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. tolto: Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensita' di aiuto prevista dalla predetta Carta aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' … data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. tolto: Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attivita' da realizzare in economia aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178. 1-ter. L'Agenzia delle entrate aggiunto: rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis aggiunto: dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione tolto: e, entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica,aggiunto: , alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, aggiunto: entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi tolto: 15 aggiunto: 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle … telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento tolto: emanato con il aggiunto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento tolto: emanato con il aggiunto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."; aggiunto: 1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito Internet, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonche' quello delle risorse finanziarie residue.

c) il comma 3 e' abrogato. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' abrogato. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1aggiunto: , nonche' del comma 2, si applicano agli investimenti tolto: da avviare aggiunto: per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore aggiunto: della legge di conversione del presente decreto. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre … finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001aggiunto: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 …

… risorse preordinate per le medesime finalita' ed iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "tolto: Devoluzioniaggiunto: Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

… comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni tolto: ed integrazioniaggiunto: .... Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-07-08;138~art10 · fonte del testo

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