Art. 1 — Monitoraggio delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289
Testo vigente dal 13 gennaio 2003
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289
Testo vigente dal 13 gennaio 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, poiché, avendo effetto retroattivo, andrebbe ad incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in tal modo pregiudicando irragionevolmente la posizione di quanti, avendo effettuato investimenti in zone svantaggiate, ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A prescindere dalla circostanza che tale decreto-legge, non convertito nei termini, è decaduto e, quindi, ha perso efficacia sin dall'inizio, già anteriormente allo spirare del termine per la conversione in legge di tale atto, l'art. 1 era stato oggetto di espressa abrogazione da parte dell'art. 62, comma 7, della legge n. 289 del 2002; incombeva quindi sul rimettente l'onere di motivare in ordine alla perdurante rilevanza nel giudizio a quo della norma abrogata. - In senso analogo, cfr. le citate ordinanze n. 187 e n. 31/2007 e n. 254/1995.
Art. 1 Disposizioni urgenti in materia tributaria · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2003 al 13 gennaio 2003. 2 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATOaggiunto: DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2002-11-12;253~art1 · fonte del testo
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