Art. 44 — Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
((In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi)) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, ((una detrazione fiscale)) pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. ((Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.)) Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita ((un'ulteriore detrazione fiscale)) pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di piu' soggetti ((la detrazione fiscale)) e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2. (( Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalita' di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione". ))
Testo vigente dal 1 dicembre 2007
