Art. 44 — Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

((In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi)) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, ((una detrazione fiscale)) pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. ((Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.)) Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita ((un'ulteriore detrazione fiscale)) pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di piu' soggetti ((la detrazione fiscale)) e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2. (( Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalita' di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione". ))

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2007 al 1 dicembre 2007. 40 parole tolte, 181 parole aggiunte.

tolto: Aiaggiunto: In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, una tolto: somma aggiunto: detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. aggiunto: Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita un'ulteriore tolto: somma aggiunto: detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di piu' soggetti la tolto: somma aggiunto: detrazione fiscale e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari. … milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2. tolto: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel aggiunto: Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con tolto: particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensionetolto: . Con lo stesso decreto sono stabiliteaggiunto: , le modalita' di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2tolto: , nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo aggiunto: sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art44 · fonte del testo

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