Art. 3 — Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.";
  • b)al comma 759 e' soppressa la parola: "trimestralmente";
  • c)al comma 762 le parole: "per gli importi accertati ai sensi del comma 759" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dai commi 758 e 759". Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' sostituito dal seguente: "2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.".

Testo vigente dal 2 ottobre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art3 · fonte del testo

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