Art. 14 — Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
Articolo abrogato dal d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2010, n. 100.
Abrogato dal 1 luglio 2010
Articolo abrogato dal d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2010, n. 100.
Abrogato dal 1 luglio 2010
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4 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2008 al 1 luglio 2010. 241 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificita' delle prestazioni richieste nonche' delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 aprile 2008.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art14 · fonte del testo
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