Art. 14-bis — Debiti contributivi
Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, e' applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilita' del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio.
Testo vigente dal 1 dicembre 2007
