Art. 7-bis — Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria

Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "cinquecento milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecentocinquanta milioni di euro". Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede:

  • a)quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
  • b)quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo vigente dal 26 marzo 2015

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urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3~art7bis · fonte del testo

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