Art. 2 — Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario
Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, ((attuino i principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero)) altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 NOVEMBRE 2001, N. 405, COME MODIFICATA DAL D.P.R. 15 LUGLIO 2003, N. 254. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre 2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito internet. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:
- a)agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;
- b)alla spesa complessiva per il personale del comparto sanita', ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali. All'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali. 5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilita' delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute. 5-quater. Le regioni determinano le modalita' e gli strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato.". Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1 febbraio 2002". All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1 gennaio 2003";
- b)le parole: "dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2004".
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
