Art. 11 — Percentuale di sconto a carica delle farmacie
Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 18 novembre 2001
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Testo vigente dal 18 novembre 2001
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2001 al 18 novembre 2001. 39 parole tolte.
tolto: A decorrere dal 1 ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei confronti delle farmacie che presentano un fatturato annuo non superiore a 500 milioni di lire.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-18;347~art11 · fonte del testo
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