Art. 10 — Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvia con le regioni interessate una sperimentazione della durata di sei mesi per l'introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:
- a)adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie ((...)) omogenee;
- b)riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.
Testo vigente dal 18 novembre 2001
