Art. 4 — Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile

Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile ((e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti)) Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del ((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (( All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e' pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025";
  • b)al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025". 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190))

Testo vigente dal 12 marzo 2023

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2023 al 12 marzo 2023. 185 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del aggiunto: codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2023, nella … ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. aggiunto: All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e' pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025";

aggiunto: b) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025". 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-11;3~art4 · fonte del testo

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