Art. 3-quinquies — Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi
(( I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui allart. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'aricolo 5, comma 3, e dell'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attivita' produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari e' fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.
Testo vigente dal 15 luglio 1999
