Art. 3 — Disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388
Testo vigente dal 27 gennaio 2001
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388
Testo vigente dal 27 gennaio 2001
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2000 al 27 gennaio 2001. 229 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazone, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento dei fondi di previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite, eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma e' trasferita all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ( I.N.P.D.A.P.), che provvede al successivo versamento ai fondi di previdenza complementare con modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;346~art3 · fonte del testo
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