Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 37/2003

    Questione infondata
    5 febbraio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sollevata in riferimento agli articoli 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’art. 97 della Costituzione. La disposizione censurata, infatti, è venuta meno per effetto della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 346 del 2000, il quale, ai sensi dell’art. 77, terzo comma, della Costituzione, ha, perciò stesso, perduto efficacia fin dall’inizio. – In termini, citata la sentenza n. 405/2000.

    Art. 2 Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua · Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 48 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2000 al 27 gennaio 2001. 600 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: 1. La data di presentazione della domanda di ammissione Ferma restando la possibilita' di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma l, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000. In particolare le convenzioni prevedono:

tolto: a) la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

tolto: b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attivita' progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'I. N.P.S.; nonche', nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entita' non inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarieta'; a tale scopo, per l'anno 2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6 della legge n. 144 del 1999;

tolto: c) la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni la responsabilita' di destinazione delle risorse finanziarie ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' soppressa la parola: "assicurativi". Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, e' esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;346~art2 · fonte del testo

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