Art. 36-bis — Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alle attivita' informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 18 dicembre 2016
