Art. 10 — Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attivita' di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche' con le associazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 e' pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalita' di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attivita' autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonche' relative alle opportunita' di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilita', si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilita' di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 13 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art10 · fonte del testo

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