Art. 22 — Promozione turistica
Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)), predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.
Testo vigente dal 18 dicembre 2016
