Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. (( Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009. )) Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 ((del presente articolo)), in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Testo vigente dal 28 giugno 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2009 al 28 giugno 2009. 21 parole tolte, 65 parole aggiunte.

… dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. tolto: I predetti provvedimenti aggiunto: Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente tolto: nei confronti aggiunto: con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici tolto: che hanno colpito la aggiunto: verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, tolto: hanno risentito un'intensita' aggiunto: abbiano risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato aggiunto: 16 aprile 2009, n. 3 tolto: emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimentiaggiunto: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi … beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 aggiunto: del presente articolo, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari