Art. 11-bis — Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali
Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilita' in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel periodo della proroga non si puo' procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Testo vigente dal 10 gennaio 1997
