Art. 2 — Organizzazione della missione
L'attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:
- a)le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di governo;
- b)la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale e' compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attivita' di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.
Testo vigente dal 20 agosto 2003
