Art. 2 — Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania
Gli animali (( delle specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003)) in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilita' per il proseguimento dei cicli produttivi, nonche' i prodotti (( ottenuti))che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditteiscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni e' autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.(( L'effettivita' delle operazioni e' attestata dalle Autorita' regionali)). In favore delle imprese agricole di allevamento (( di bovini, bufalini e ovini)) situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro (( dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003)) a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilita', sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per (( l'))anno 2003, i seguenti interventi:
- a)indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorita' sanitaria;
- b)prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorita' sanitaria;
- c)contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1(( o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri)). (( L'effettivita' delle operazioni di cui al comma 2 e' attestata dalle Autorita' regionali. )) Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 e' disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il potenziamento immediato dell'attivita' di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonche' per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attivita' specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute. (( All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. il;
Testo vigente dal 26 settembre 2003
