Art. 4-bis — Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale
(( Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione)).
Testo vigente dal 29 maggio 2019
