Art. 1 — Interventi di cooperazione allo sviluppo
Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche' per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, e' autorizzata la spesa di euro 70.000.000 (( per l'anno 2005)). Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante (( corrispondente riduzione dell'autorizzazione)) di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come (( determinata)) nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 15 marzo 2005
