E' costituita la Fondazione ((Fondazione Ordine Mauriziano)) con sede in Torino, di seguito denominata: "Fondazione". Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri ((di cui all'articolo 1, comma 1)), e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1 ((, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari.)) La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attivita' sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attivita' svolte nei presidi ((di cui all'articolo 1, comma 1)), fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonche' di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ((di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprieta' nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso. ((La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi', il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte, nonche' altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avra' lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte.)) I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ((di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (( Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilita' con la destinazione culturale del bene medesimo. )) Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attivita' culturali, e' approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1. ((, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.))

Testo vigente dal 22 gennaio 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 263/2012

    Questione infondata
    28 novembre 2012

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione nonché in relazione alla XIV disposizione finale della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tori…

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 2004 al 22 gennaio 2005. 30 parole tolte, 181 parole aggiunte.

E' costituita la Fondazione tolto: Mauriziana aggiunto: Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata: "Fondazione". Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma tolto: 2 aggiunto: 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1tolto: .aggiunto: , sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, … e servizi connessi all'esercizio delle attivita' svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma tolto: 2 aggiunto: 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai … 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tolto: approvato con aggiunto: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprieta' nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso. La Fondazione tolto: partecipa, mediante il conferimento in tolto: uso aggiunto: godimento dei beni indicati tolto: nell'allegata aggiunto: nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, tolto: ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano aggiunto: partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi', il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte, nonche' altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessatiaggiunto: , che avra' lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla … sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tolto: approvato con aggiunto: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. aggiunto: Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilita' con la destinazione culturale del bene medesimo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle … le attivita' culturali, e' approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1aggiunto: ., previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-19;277~art2 · fonte del testo

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