Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1981 al 1 gennaio 1994. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e' consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonche' delle riserve. Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonche' delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, puo' concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione. Gli enti di credito agrario dovranno uniformarsi ai limiti di cui ai precedenti commi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Alle aziende di credito autorizzate per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art11 · fonte del testo
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