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Agli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e' consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonche' delle riserve. Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonche' delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, puo' concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione. Gli enti di credito agrario dovranno uniformarsi ai limiti di cui ai precedenti commi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Alle aziende di credito autorizzate per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art11 · fonte del testo

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