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Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge. I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso articolo 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali. La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione. I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca. Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca e' preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'oggetto specifico della ricerca ed e' effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1982 al 11 settembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;46~art9 · fonte del testo

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