Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge. I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso articolo 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali. La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione. I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca. Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca e' preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'oggetto specifico della ricerca ed e' effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297

6

Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".

Testo vigente dal 11 settembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1982 al 11 settembre 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297

    Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;46~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari