Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della regione Piemonte, dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 (Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali), nella parte in cui riserva alla competenza dello Stato i lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di II e III categoria, ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonché le opere di pronto intervento da eseguirsi in Piemonte. Analoga questione (relativa alla precedente legge 3 gennaio 1978, n. 2) è stata infatti già dichiarata non fondata. - S. n. 188/1984.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 3 Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamita' naturali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008. 160 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate di seconda e terza categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale nonche' per le opere di pronto intervento, da eseguirsi nel territorio della regione Piemonte in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziarie 1979. I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sara' sottoposto all'Approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parer della regione che e' tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta in caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-01-19;17~art3 · fonte del testo
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