Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

19 gennaio 1979, n. 17, recante " Interventi per alcune zone del

territorio nazionale colpite da calamità naturali " promosso con

ricorso della regione Piemonte, notificato il 26 febbraio 1979,

depositato in cancelleria l'8 marzo 1979 ed iscritto al n. 6 del

registro ricorsi 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 1979, la

regione Piemonte ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 (Interventi per alcune

zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali) nella

parte in cui riserva alla competenza dello Stato i lavori di

costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di II e

III categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonché

le opere di pronto intervento da eseguirsi in Piemonte; per asserito

contrasto con gil artt. 117 e 118 della Costituzione;

che, nel relativo giudizio, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che analoga questione (relativa alla precedente legge 3

gennaio 1978, n. 2) è stata dichiarata non fondata da questa Corte con

la sentenza 9 luglio 1984, n. 188, che ha escluso lesioni dirette della

sfera di autonomia garantita alle Regioni dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione ogni volta che il legislatore nazionale ravvisi, nella

necessità di intervenire con misure urgenti e indilazionabili in zone

colpite da calamità naturali, un preminente interesse nazionale da

tutelare, in quanto tali interventi esigono un indirizzo unitario, sia

dal punto di vista programmatico che organizzativo, che soltanto lo

Stato può adeguatamente assicurare; tanto più quando tali misure

riguardino opere idrauliche di II e III categoria ricadenti in bacini

idrografici considerati interregionali ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616;

che le opere di II e III categoria che la Regione ricorrente

rivendica alla sua competenza ricadono senz'altro nel bacino

idrografico del Po, ricompreso tra i bacini definiti interregionali dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977

(la cui legittimità è stata affermata dalla sentenza di questa Corte

del 9 luglio 1984, n. 188);

che, pertanto, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano

la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, il ricorso va

dichiarato manifestamente infondato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1979, n. 17

(Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da

calamità naturali) sollevata con il ricorso della regione Piemonte

indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 117 e 118 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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