Art. 4 — Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati: da 100 a 200 ............................... 10% da 200 a 400 ............................... 15% da 400 a 800 ............................... 20% da 800 a 1.500 ............................... 25% oltre 1.500 .............................. 30%. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le societa' concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle societa' concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalita' di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le societa' concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. Le disponibilita' del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane derivanti dai maggiori introiti affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, per effetto dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.

Testo vigente dal 5 ottobre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-04;517~art4 · fonte del testo

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