Art. 11 — Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il Governo e' delegato ad adottare, (( entro trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
  • 1)alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
  • 2)al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
  • 3)alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
  • b)armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;
  • c)coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

Testo vigente dal 29 luglio 2004

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Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2003 al 29 luglio 2004. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il Governo e' delegato ad adottare, entro tolto: diciotto aggiunto: trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art11 · fonte del testo

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