Art. 52 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Il contributo per la costruzione del nuovo naviglio non puo' superare l'ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione di cui all'articolo 46. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1975, N.720)).

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 20 gennaio 1976. 43 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Il contributo per la costruzione del nuovo naviglio non puo' superare l'ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione di cui all'articolo 46. tolto: Qualora l'ammontare del contributo risulti, a costruzione ultimata, inferiore ai nove decimi dell'ammontare massimo calcolato in sede di ammissione ai benefici, l'importo definitivamente dovuto e' determinato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare accertato ed i nove decimi del massimo calcolato aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1975, N.720.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art52 · fonte del testo

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