Art. 52 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Il contributo per la costruzione del nuovo naviglio non puo' superare l'ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione di cui all'articolo 46. Qualora l'ammontare del contributo risulti, a costruzione ultimata, inferiore ai nove decimi dell'ammontare massimo calcolato in sede di ammissione ai benefici, l'importo definitivamente dovuto e' determinato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare accertato ed i nove decimi del massimo calcolato.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 20 gennaio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art52 · fonte del testo

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