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Il pagamento del contributo di cui all'articolo 44 delle presenti disposizioni viene effettuato secondo le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522. Per la corresponsione degli anticipi e della liquidazione definitiva del contributo, deve essere certificato lo stato di demolizione dell'unita' in percentuale corrispondente a quella di avanzamento o di ultimazione dell'unita' in costruzione. I documenti per la liquidazione definitiva del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in esercizio delle navi di nuova costruzione.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 30 giugno 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art51 · fonte del testo

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