Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale. Sono comunque esclusi dai benefici:
tolto: 1) le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
tolto: 2) le navi destinate alla navigazione lagunare marittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;
tolto: 3) le navi costruite per conto di amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;
tolto: 4) i rimorchiatori ed i galleggianti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art50 · fonte del testo
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