Art. 26 — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di trasporti in concessione

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Per la concessione di ulteriori contributi in applicazione degli articoli 3 e 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a sostenere, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 17 della legge medesima, la maggiore spesa di lire 6 miliardi per contributi in capitale. La somma di lire 6 miliardi sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art26 · fonte del testo

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