Art. 27 — Potenziamento della ferrovia Trento-Malè
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il limite massimo della spesa a carico dello Stato per la trasformazione e per il potenziamento della ferrovia Trento-Male', gia' stabilito in lire 3.954.600.000 dalla legge 23 luglio 1957, n. 666, e' elevato a lire 6.295 milioni. A tale scopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 2.340.400.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art27 · fonte del testo
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