Art. 2 — Norma di coordinamento del procedimento elettorale
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 22 APRILE 2010, N. 60
Testo vigente dal 6 maggio 2010
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 22 APRILE 2010, N. 60
Testo vigente dal 6 maggio 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), sollevate, con ricorsi delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 117, 120 e 122, primo comma, Cost., ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Infatti, il decreto-legge contenente le censurate disposizioni non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e la successiva legge 22 aprile 2010, n. 60, che ha fatto salvi gli effetti da esso prodotti, non è stata impugnata dalle ricorrenti. In senso conforme, v., ex multis , le citate ordinanze n. 341/2002 e n. 174/1995. Per l'affermazione che la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» della conversione, stante l'ontologica diversità dei relativi poteri, v. le citate sentenze n. 244/1997 e n. 84/1996. Nel senso che il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine all'eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza, v. le citate sentenze n. 37/2003, n. 405/2000 e n. 430/1997. Sulla preclusione del trasferimento della questione di costituzionalità sulla norma di «sanatoria», quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, v. la citata sentenza n. 429/1997.
Art. 1 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione · Art. 2 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale. Negli stessi termini, v. le citate sentenze n. 254/2009, n. 233/2009, n. 405/2008, n. 51/2008, n. 265/2006, n. 129/2006, n. 116/2006, n. 103/2006, n. 80/2006, n. 59/2006, n. 51/2006, n. 469/2005, n. 383/2005, n. 336/2005 e n. 150/2005.
Art. 1 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione · Art. 2 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2010 al 6 maggio 2010. 47 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 22 APRILE 2010, N. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-05;29~art2 · fonte del testo
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